Art. 6 Servizio di piena 1. L'Agenzia, in qualita' di autorita' idraulica sulle aste principali dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), della l.r. 53/1998 e successive modifiche, svolge, in particolare, le attivita' di servizio di piena in conformita' alle disposizioni di cui al Regio decreto 6 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica), alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzata e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile) e al presente articolo. 2. Il servizio di piena ha carattere temporaneo ed e' attivato dal Direttore, in seguito ad avviso del Centro funzionale regionale, dello stato di allerta di criticita' idraulica rapidamente crescente dovuta a fenomeni meteorologici intensi o a eventi che inneschino situazioni di rischio idraulico. 3. Il Direttore, in qualita' di responsabile del servizio di piena, ai fini della vigilanza sugli andamenti climatici e sugli effetti indotti sul reticolo idraulico di competenza dell'Agenzia, nonche' dello svolgimento delle attivita' previste nel R.D. 2669/1937, si avvale di un coordinatore del servizio stesso, nominato dallo stesso Direttore tra i dirigenti dell'Agenzia, raccordandosi con il Centro funzionale regionale e con le altre strutture del sistema di Protezione civile regionale e nazionale. Per lo svolgimento delle suddette attivita', il coordinatore provvede, in particolare, a redigere un piano di turnazioni straordinario, impiegando, ove necessario, tutto il personale tecnico dell'Agenzia.