Art. 6 
 
                          Servizio di piena 
 
  1.  L'Agenzia,  in  qualita'  di  autorita'  idraulica  sulle  aste
principali dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 8, comma  2,
lettera a), della l.r. 53/1998 e  successive  modifiche,  svolge,  in
particolare, le attivita' di servizio di piena  in  conformita'  alle
disposizioni di cui  al  Regio  decreto  6  dicembre  1937,  n.  2669
(Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima  e  seconda
categoria e delle opere di bonifica), alla direttiva  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi  per
la gestione organizzata e  funzionale  del  sistema  di  allertamento
nazionale,  statale  e  regionale  per  il  rischio  idrogeologico  e
idraulico ai fini di protezione civile) e al presente articolo. 
  2. Il servizio di piena ha carattere temporaneo ed e' attivato  dal
Direttore, in seguito ad  avviso  del  Centro  funzionale  regionale,
dello stato di allerta di criticita' idraulica rapidamente  crescente
dovuta a fenomeni meteorologici intensi o  a  eventi  che  inneschino
situazioni di rischio idraulico. 
  3. Il Direttore, in qualita' di responsabile del servizio di piena,
ai fini della vigilanza sugli andamenti  climatici  e  sugli  effetti
indotti sul reticolo idraulico di  competenza  dell'Agenzia,  nonche'
dello svolgimento delle attivita' previste  nel  R.D.  2669/1937,  si
avvale di un coordinatore del servizio stesso, nominato dallo  stesso
Direttore tra i dirigenti dell'Agenzia, raccordandosi con  il  Centro
funzionale  regionale  e  con  le  altre  strutture  del  sistema  di
Protezione civile regionale e nazionale.  Per  lo  svolgimento  delle
suddette attivita',  il  coordinatore  provvede,  in  particolare,  a
redigere  un  piano  di  turnazioni  straordinario,  impiegando,  ove
necessario, tutto il personale tecnico dell'Agenzia.