Art. 7 Comitato tecnico dell'ARDIS 1. Il Comitato tecnico, istituito dall'articolo 5 del r.r. 5/2008, provvede: a) al rilascio del parere tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) per i progetti di lavori di competenza dell'Agenzia; b) ad esprimere parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore, cui lo stesso e' tenuto a conformare le proprie determinazioni, salvo motivato dissenso. 2. Alle sedute del comitato partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore del dipartimento competente in materia di difesa del suolo o il direttore della direzione regionale competente per materia, da lui delegato. Possono partecipare alle sedute, altresi', esperti nelle materie cui attengono le questioni trattate, senza diritto di voto. 3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Agenzia nominato dal Direttore. 4. La partecipazione alle sedute e' gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese per i partecipanti esterni all'amministrazione regionale.