Art. 7 
 
                     Comitato tecnico dell'ARDIS 
 
  1. Il Comitato tecnico, istituito dall'articolo 5 del r.r.  5/2008,
provvede: 
    a)  al  rilascio  del  parere   tecnico-amministrativo   previsto
dall'articolo 4, comma 1, della legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 5
(Comitato regionale per i lavori pubblici) per i progetti  di  lavori
di competenza dell'Agenzia; 
    b) ad esprimere parere sulle questioni  ad  esso  sottoposte  dal
Direttore,  cui  lo  stesso  e'  tenuto  a  conformare   le   proprie
determinazioni, salvo motivato dissenso. 
  2.  Alle  sedute  del  comitato  partecipa  di  diritto,  con  voto
consultivo, il direttore del dipartimento competente  in  materia  di
difesa del suolo o il direttore della direzione regionale  competente
per materia,  da  lui  delegato.  Possono  partecipare  alle  sedute,
altresi', esperti nelle materie cui attengono le questioni  trattate,
senza diritto di voto. 
  3. Le funzioni  di  segreteria  del  Comitato  sono  svolte  da  un
funzionario dell'Agenzia nominato dal Direttore. 
  4. La partecipazione  alle  sedute  e'  gratuita,  fatto  salvo  il
rimborso delle spese per i partecipanti  esterni  all'amministrazione
regionale.