Art. 9 
 
Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle  strutture
                            organizzative 
 
  1. Il contingente  complessivo  del  personale  necessario  per  lo
svolgimento delle  funzioni  dell'Agenzia  e'  stabilito  nel  numero
massimo di 146 unita'.  La  suddivisione  per  qualifiche,  categorie
funzionali e profili professionali di tale contingente e la  relativa
dislocazione tra le strutture organizzative  di  cui  all'articolo  5
sono effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del
r.r. 1/2002. 
  2. Il Direttore, con proprio atto di organizzazione,  assegna  alle
strutture  organizzative  di  cui   all'articolo   5   il   personale
assegnatogli  con  atto  del  direttore  regionale  della   direzione
competente in materia di organizzazione e personale.