Art. 12 Funzioni vicarie 1. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vicarie sono svolte da un dirigente dell'ARP, designato, su proposta del Direttore stesso, con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente in materia di aree naturali protette. 2. In caso di assenza o impedimento del dirigente di area, le funzioni sostitutive sono svolte dal Direttore dell'ARP. 3. L'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i compiti, nonche' i poteri e le responsabilita' attribuite ai dirigenti titolari. Per le funzioni vicarie svolte dal dirigente, il compenso viene determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa. 4. Qualora l'assenza o l'impedimento del dirigente si protragga consecutivamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione del dirigente stesso. 5. Per incarichi di durata uguale o inferiore a dodici mesi, qualora l'assenza o l'impedimento si protragga continuativamente per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata dell'incarico, si procede alla sostituzione del dirigente. 6. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche nelle more del conferimento del nuovo incarico, comunque non oltre i limiti temporali di 6 mesi.