Art. 13 
 
                    Assegnazione degli obiettivi 
 
  1. Il Direttore, entro trenta giorni  dall'adozione  del  programma
annuale di attivita' dell'ARP, che costituisce l'atto di indirizzo  e
di direttiva della Giunta regionale per l'attivita' amministrativa  e
gestionale di competenza dell'ARP stessa, nonche' il riferimento  per
l'esercizio  del  controllo  strategico,  assegna  ai  dirigenti  gli
obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il
bilancio annuale, con le relative priorita',  nonche'  le  necessarie
risorse finanziarie, umane e strumentali. 
  2. Il  provvedimento  di  assegnazione  di  cui  al  comma  1  deve
indicare: 
    a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed  il
grado di priorita', nonche' i programmi ed i progetti da realizzare; 
    b) l'indicazione, a margine di  ciascun  obiettivo,  programma  e
progetto assegnato, dei parametri di  misurazione  da  assumere  come
indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione; 
    c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di  quota
parte delle  relative  assegnazioni,  per  l'attivita'  ordinaria  di
competenza,  nonche'  di  quelli  correlati  a   ciascun   obiettivo,
programma e progetto assegnato. 
  3. Gli obiettivi, programmi e  progetti  assegnati  possono  essere
modificati  dal  Direttore  nel  corso  della  gestione  ove  vengano
accertate situazioni, conseguenti anche  a  variazione  del  bilancio
annuale, che ne richiedano un riadattamento.