Art. 13 Assegnazione degli obiettivi 1. Il Direttore, entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di attivita' dell'ARP, che costituisce l'atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale per l'attivita' amministrativa e gestionale di competenza dell'ARP stessa, nonche' il riferimento per l'esercizio del controllo strategico, assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorita', nonche' le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. 2. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 1 deve indicare: a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorita', nonche' i programmi ed i progetti da realizzare; b) l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione; c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di quota parte delle relative assegnazioni, per l'attivita' ordinaria di competenza, nonche' di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato. 3. Gli obiettivi, programmi e progetti assegnati possono essere modificati dal Direttore nel corso della gestione ove vengano accertate situazioni, conseguenti anche a variazione del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.