Art. 15 
 
                       Incarichi di consulenza 
                      e collaborazioni esterne 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente  in  materia
di contratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche, ed in
conformita'  all'art.  7  del  d.lgs.  165/2001,  il  Direttore  puo'
conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni  con
le modalita' di cui al regolamento regionale 10 agosto  2005,  n.  17
(Norme  in  materia  di  affidamento  di  incarichi  individuali   di
consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale). 
  2. Per la realizzazione del programma annuale, l'ARP  puo'  inoltre
avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione  di  enti
senza fini di lucro, operanti nel campo  della  ricerca  scientifica,
per  l'effettuazione  di  studi,  indagini  e  ricerche   che   siano
strettamente connessi ai compiti assegnati.