Art. 16 
 
               Attivita' nell'interesse di altri enti 
 
  1. L'ARP, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  del  r.r.  6/2008,  puo'
svolgere  attivita'  tecnico-operative  attinenti  alle  materie   di
propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di  altri
enti pubblici regionali, previa stipula di  apposita  intesa  fra  il
Presidente della Regione, o l'Assessore competente in materia di aree
naturali protette, suo  delegato  e  i  rappresentanti  istituzionali
degli enti interessati. 
  2. Sulla base dell'intesa di cui al comma  1,  il  Direttore  e  il
rappresentante dell'ente interessato stipulano  apposita  convenzione
nella quale sono disciplinati i rapporti fra l'ARP  e  l'ente  stesso
con particolare riguardo alla specificazione delle attivita'  oggetto
delle prestazioni e dell'eventuale relativa remunerazione.