Art. 16 Attivita' nell'interesse di altri enti 1. L'ARP, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del r.r. 6/2008, puo' svolgere attivita' tecnico-operative attinenti alle materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, previa stipula di apposita intesa fra il Presidente della Regione, o l'Assessore competente in materia di aree naturali protette, suo delegato e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati. 2. Sulla base dell'intesa di cui al comma 1, il Direttore e il rappresentante dell'ente interessato stipulano apposita convenzione nella quale sono disciplinati i rapporti fra l'ARP e l'ente stesso con particolare riguardo alla specificazione delle attivita' oggetto delle prestazioni e dell'eventuale relativa remunerazione.