Art. 2 
 
                         Attivita' dell'ARP 
 
  1.   L'ARP   e'   preposta   allo    svolgimento    di    attivita'
tecnico-operative di  interesse  regionale  volte  ad  assicurare  lo
sviluppo e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle  aree
naturali protette, come specificate dall'art. 2 del r.r. 6/2008. 
  2. L'ARP puo' svolgere attivita' tecnico-operative  attinenti  allo
sviluppo e all'adeguato funzionamento  del  sistema  regionale  delle
aree naturali protette anche nell'interesse degli enti  locali  e  di
altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese  tra  la
Regione e l'ente interessato. 
  3. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa e
di garantire il coordinamento  nella  definizione  e  nell'attuazione
degli obiettivi programmatici in materia di aree  naturali  protette,
l'ARP opera in raccordo con il dipartimento e la direzione  regionali
competenti per materia.