Art. 2 Attivita' dell'ARP 1. L'ARP e' preposta allo svolgimento di attivita' tecnico-operative di interesse regionale volte ad assicurare lo sviluppo e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette, come specificate dall'art. 2 del r.r. 6/2008. 2. L'ARP puo' svolgere attivita' tecnico-operative attinenti allo sviluppo e all'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato. 3. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di aree naturali protette, l'ARP opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia.