Art. 4 
 
                           Organo dell'ARP 
                e criteri generali di organizzazione 
 
  1. Il Direttore  dell'ARP,  di  seguito  denominato  Direttore,  e'
l'organo dell'Agenzia,  nominato  dalla  Giunta  regionale  ai  sensi
dell'art. 3 del r.r. 6/2008, svolge le funzioni e i compiti di cui al
citato art. 3 del r.r. 6/2008, nonche' i compiti di cui  al  presente
regolamento  assumendo,  in  particolare,   le   decisioni   relative
all'organizzazione e alle attivita' delle strutture,  ispirandosi  ai
criteri  della  responsabilizzazione  dei  dirigenti,   del   massimo
coinvolgimento  di  tutti  i  dipendenti  nel   perseguimento   degli
obiettivi assegnati, della crescita della  professionalita'  e  della
fluidita' negli scambi interstrutturali. 
  2. L'organizzazione dell'ARP e' improntata a criteri  di  autonomia
gestionale   ed   operativa   nonche'   imparzialita',   trasparenza,
funzionalita' ed economicita' dell'azione amministrativa al  fine  di
garantirne l'efficacia e l'efficienza e i  piu'  elevati  livelli  di
rispondenza al pubblico interesse. 
  3. L'organizzazione del lavoro all'interno delle singole  strutture
e' rimessa, nei limiti delle risorse assegnate e di quanto  stabilito
dal presente regolamento, alla responsabilita' del dirigente preposto
alla struttura stessa.