Art. 4 Organo dell'ARP e criteri generali di organizzazione 1. Il Direttore dell'ARP, di seguito denominato Direttore, e' l'organo dell'Agenzia, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 del r.r. 6/2008, svolge le funzioni e i compiti di cui al citato art. 3 del r.r. 6/2008, nonche' i compiti di cui al presente regolamento assumendo, in particolare, le decisioni relative all'organizzazione e alle attivita' delle strutture, ispirandosi ai criteri della responsabilizzazione dei dirigenti, del massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti nel perseguimento degli obiettivi assegnati, della crescita della professionalita' e della fluidita' negli scambi interstrutturali. 2. L'organizzazione dell'ARP e' improntata a criteri di autonomia gestionale ed operativa nonche' imparzialita', trasparenza, funzionalita' ed economicita' dell'azione amministrativa al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza e i piu' elevati livelli di rispondenza al pubblico interesse. 3. L'organizzazione del lavoro all'interno delle singole strutture e' rimessa, nei limiti delle risorse assegnate e di quanto stabilito dal presente regolamento, alla responsabilita' del dirigente preposto alla struttura stessa.