Art. 6 
 
                Contingente complessivo del personale 
            e dislocazione nelle strutture organizzative 
 
  1. Il contingente  complessivo  del  personale  necessario  per  lo
svolgimento delle  funzioni  dell'Agenzia  e'  stabilito  nel  numero
massimo di 92  unita'.  La  suddivisione  per  qualifiche,  categorie
funzionali e profili professionali di tale contingente e la  relativa
dislocazione tra le strutture organizzative di cui  all'art.  5  sono
effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r.
1/2002. 
  2. Il Direttore, con proprio atto di organizzazione,  assegna  alle
strutture organizzative di cui all'art. 5 il  personale  assegnatogli
con atto  del  direttore  regionale  della  direzione  competente  in
materia di organizzazione e personale.