Art. 6 Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle strutture organizzative 1. Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia e' stabilito nel numero massimo di 92 unita'. La suddivisione per qualifiche, categorie funzionali e profili professionali di tale contingente e la relativa dislocazione tra le strutture organizzative di cui all'art. 5 sono effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r. 1/2002. 2. Il Direttore, con proprio atto di organizzazione, assegna alle strutture organizzative di cui all'art. 5 il personale assegnatogli con atto del direttore regionale della direzione competente in materia di organizzazione e personale.