Art. 8 
 
              Funzioni e compiti degli altri dirigenti 
 
  1.  Ai  dirigenti  di   area   spettano   compiti   di   direzione,
organizzazione  e  vigilanza  nonche'  compiti  di  studio,  ricerca,
elaborazione  complessa,  di  iniziativa   e   decisione,   ai   fini
dell'esercizio delle competenze  della  struttura  organizzativa  cui
sono preposti,  secondo  le  indicazioni  del  Direttore  fornite  in
coerenza con le direttive degli organi  di  governo  e  di  direzione
politica. In particolare, i dirigenti d'area: 
    a) curano  il  raccordo  dell'attivita'  dei  dirigenti  operanti
nell'ambito dell'area con il Direttore; 
    b) collaborano con il Direttore ai  fini  della  formulazione  di
relazioni e proposte per la  definizione  degli  atti  di  competenza
degli organi di governo e di direzione politica; 
    c) formulano proposte ed esprimono pareri  al  Direttore  per  la
definizione degli atti del Direttore stesso; 
    d) curano l'attuazione degli obiettivi e dei progetti nonche'  la
gestione delle attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali assegnate e dei limiti contenuti  nelle  direttive  del
Direttore, adottano gli atti rientranti nelle proprie  competenze  ed
esercitano i  relativi  poteri  di  spesa  e  di  acquisizione  delle
entrate; 
    e) adottano tutti gli atti di propria competenza, nonche'  quelli
espressamente loro delegati dal Direttore; 
    f) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' delle strutture
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in  caso
di inerzia o ritardo; 
    g) individuano il responsabile  del  procedimento  amministrativo
fatti  salvi  quelli  individuati  dal  Direttore  in   relazione   a
provvedimenti di propria competenza; 
    h) indicono o  partecipano  a  conferenze  di  servizi,  redigono
pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale,  limitatamente
alle  competenze  della  struttura   cui   sono   preposti,   dandone
comunicazione al Direttore nel caso in cui tali  attivita'  impegnino
l'ARP nei confronti di altre amministrazioni; 
    i) presentano al Direttore, entro il 20 gennaio di ogni anno,  la
relazione sull'attivita' della struttura cui sono preposti; 
    l) esercitano i poteri di direzione delle  articolazioni  interne
dell'area  in  caso  di  assenza  o  in   mancanza,   per   qualunque
motivazione, dei relativi responsabili; 
    m)  provvedono  alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate. 
  2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di  area  sono
suscettibili di ricorso gerarchico.