Art. 8 Funzioni e compiti degli altri dirigenti 1. Ai dirigenti di area spettano compiti di direzione, organizzazione e vigilanza nonche' compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, di iniziativa e decisione, ai fini dell'esercizio delle competenze della struttura organizzativa cui sono preposti, secondo le indicazioni del Direttore fornite in coerenza con le direttive degli organi di governo e di direzione politica. In particolare, i dirigenti d'area: a) curano il raccordo dell'attivita' dei dirigenti operanti nell'ambito dell'area con il Direttore; b) collaborano con il Direttore ai fini della formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di competenza degli organi di governo e di direzione politica; c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore per la definizione degli atti del Direttore stesso; d) curano l'attuazione degli obiettivi e dei progetti nonche' la gestione delle attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e dei limiti contenuti nelle direttive del Direttore, adottano gli atti rientranti nelle proprie competenze ed esercitano i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; e) adottano tutti gli atti di propria competenza, nonche' quelli espressamente loro delegati dal Direttore; f) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo; g) individuano il responsabile del procedimento amministrativo fatti salvi quelli individuati dal Direttore in relazione a provvedimenti di propria competenza; h) indicono o partecipano a conferenze di servizi, redigono pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale, limitatamente alle competenze della struttura cui sono preposti, dandone comunicazione al Direttore nel caso in cui tali attivita' impegnino l'ARP nei confronti di altre amministrazioni; i) presentano al Direttore, entro il 20 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attivita' della struttura cui sono preposti; l) esercitano i poteri di direzione delle articolazioni interne dell'area in caso di assenza o in mancanza, per qualunque motivazione, dei relativi responsabili; m) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. 2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono suscettibili di ricorso gerarchico.