Art. 9 
 
               Conferimento di incarichi dirigenziali 
 
  1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse,  si
tiene conto della natura  e  delle  caratteristiche  degli  obiettivi
prefissati, nonche' dei programmi da realizzare, delle  attitudini  e
delle  capacita'  professionali  del  singolo  dirigente,  anche   in
relazione ai  risultati  conseguiti  in  precedenza,  applicando,  di
norma, il criterio della rotazione degli incarichi.  Al  conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi  non  si  applica
l'art. 2103 del codice  civile  in  relazione  all'equivalenza  delle
mansioni.  Sono  definiti  contrattualmente  per   ciascun   incarico
l'oggetto, gli obiettivi  da  conseguire,  la  durata  dell'incarico,
salvo  i  casi  di  revoca,  nonche'  il  corrispondente  trattamento
economico. 
  2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di  cui
all'art. 5, sono conferiti a dirigenti della seconda fascia del ruolo
regionale sulla base dei criteri definiti nell'Allegato "H"  al  r.r.
1/2002 e successive modificazioni, dal Direttore, con proprio atto di
organizzazione. 
  3.  La  procedura  per  il  conferimento  di  eventuali   incarichi
dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato e'  attivata,  su
proposta  del  Direttore  dell'ARP,  dal  Direttore  della  direzione
regionale  competente  in  materia  di  organizzazione  e  personale,
sentito il Direttore del Dipartimento competente in materia  di  aree
naturali protette, nel rispetto  dei  limiti  previsti  dall'art.  20
della l.r. 6/2002 e successive modificazioni,  secondo  le  procedure
previste dall'art.  162,  comma  6,  del  r.r.  1/2002  e  successive
modificazioni. 
  4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata
prevista all'art. 162, comma 9, del r.r. 1/2002.