Art. 9 Conferimento di incarichi dirigenziali 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonche' dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile in relazione all'equivalenza delle mansioni. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico. 2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all'art. 5, sono conferiti a dirigenti della seconda fascia del ruolo regionale sulla base dei criteri definiti nell'Allegato "H" al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dal Direttore, con proprio atto di organizzazione. 3. La procedura per il conferimento di eventuali incarichi dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato e' attivata, su proposta del Direttore dell'ARP, dal Direttore della direzione regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore del Dipartimento competente in materia di aree naturali protette, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 20 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni, secondo le procedure previste dall'art. 162, comma 6, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni. 4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata prevista all'art. 162, comma 9, del r.r. 1/2002.