Art. 11 Anagrafe degli utenti dell'edilizia residenziale sociale 1. Presso la direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale e' costituita l'anagrafe del patrimonio abitativo e dell'utenza di edilizia residenziale sociale. A tal fine, a decorrere dal mese di febbraio 2013, i comuni inviano annualmente, anche per via telematica, alla Regione i dati sulla locazione degli alloggi riservati, unitamente a quelli previsti dall'art. 3-ter, comma 9, della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche. 2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1 sono riportati nella relazione annuale dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio, prevista dall'art. 9-bis della legge regionale n. 12/1999. 3. La direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale predispone una scheda tipo, che e' inviata ai comuni, in ordine alle modalita' di rilevazione e di trasmissione dei dati alla Regione. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 28 dicembre 2012 POLVERINI (Omissis)