Art. 11 
 
      Anagrafe degli utenti dell'edilizia residenziale sociale 
 
  1. Presso la direzione regionale competente in materia di  edilizia
residenziale e' costituita  l'anagrafe  del  patrimonio  abitativo  e
dell'utenza di edilizia residenziale sociale. A tal fine, a decorrere
dal mese di febbraio 2013, i comuni inviano  annualmente,  anche  per
via telematica, alla Regione i dati  sulla  locazione  degli  alloggi
riservati, unitamente a quelli previsti  dall'art.  3-ter,  comma  9,
della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche. 
  2. I dati acquisiti ai sensi  del  comma  1  sono  riportati  nella
relazione  annuale  dell'Osservatorio  regionale   sulla   condizione
abitativa nel Lazio, prevista dall'art. 9-bis della  legge  regionale
n. 12/1999. 
  3.  La  direzione  regionale  competente  in  materia  di  edilizia
residenziale predispone una scheda tipo, che e' inviata ai comuni, in
ordine alle modalita' di rilevazione e di trasmissione dei dati  alla
Regione. 
  Il presente regolamento regionale sara' pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                              POLVERINI 
 
(Omissis)