Art. 2 Durata del vincolo di locazione a canone calmierato 1. Gli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato sono vincolati a tale destinazione per un periodo non inferiore a 15 anni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3-ter, comma 1-bis, lettera b, della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche.