Art. 2 
 
         Durata del vincolo di locazione a canone calmierato 
 
  1. Gli alloggi riservati alla locazione a  canone  calmierato  sono
vincolati a tale destinazione per un periodo non inferiore a 15 anni,
in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  3-ter,  comma  1-bis,
lettera b, della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche.