Art. 6 Criteri per la determinazione del canone calmierato 1. Il conduttore dell'immobile corrisponde al proprietario un canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio. Il suddetto canone e' aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 2. Ai fini del computo della superficie oggetto di locazione si osservano i seguenti criteri: a) si sommano i seguenti elementi: 1) l'intera superficie dell'unita' immobiliare; 2) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; 3) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; 4) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; 5) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; 6) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita' immobiliare; b) e' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70; c) le superfici di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e 4) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; d) l'elemento di cui alla lettera a), numero 5) entra nel computo della superficie fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a), numero 1); e) alla superficie di cui alla lettera a), numero 1) si applicano i seguenti coefficienti: 1) 1,00 per l'unita' immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; 2) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; 3) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati 46. 3. Il conduttore e', inoltre, tenuto a rimborsare al proprietario l'importo gravante sull'alloggio a titolo di imposta municipale sugli immobili ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o per l'equivalente onere fiscale, comunque denominato, a tale titolo dovuto. 4. Per gli alloggi locati da Regione, Enti locali, altri enti o soggetti pubblici, nonche' A .T. E. R. il canone puo' essere ridotto di una quota fino al 30% in relazione alla situazione reddituale e familiare dell'inquilino. 5. Per gli ulteriori aspetti ed elementi attinenti al canone si fa riferimento all'accordo definito in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).