Art. 6 
 
         Criteri per la determinazione del canone calmierato 
 
  1. Il  conduttore  dell'immobile  corrisponde  al  proprietario  un
canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro
5/mq per gli alloggi ubicati nel territorio di  Roma  Capitale  e  di
euro 4/mq per gli alloggi ubicati negli altri comuni  del  Lazio.  Il
suddetto canone e' aggiornato annualmente nella  misura  massima  del
75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati. 
  2. Ai fini del computo della superficie  oggetto  di  locazione  si
osservano i seguenti criteri: 
    a) si sommano i seguenti elementi: 
      1) l'intera superficie dell'unita' immobiliare; 
      2) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; 
      3) il 20 per cento  della  superficie  del  posto  macchina  in
autorimesse di uso comune; 
      4) il 25 per  cento  della  superficie  di  balconi,  terrazze,
cantine ed altri accessori simili; 
      5) il 15 per cento  della  superficie  scoperta  di  pertinenza
dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; 
      6) il 10 per cento della superficie condominiale a verde  nella
misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita' immobiliare; 
    b) e' detratto il 30 per cento  dalla  superficie  dei  vani  con
altezza utile inferiore a metri 1.70; 
    c) le superfici di cui alla lettera a), numeri 1),  2)  e  4)  si
misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; 
    d) l'elemento di cui alla lettera a), numero 5) entra nel computo
della superficie fino ad un massimo non eccedente  la  superficie  di
cui alla lettera a), numero 1); 
    e) alla superficie di cui alla lettera a), numero 1) si applicano
i seguenti coefficienti: 
      1) 1,00 per l'unita'  immobiliare  di  superficie  superiore  a
metri quadrati 70; 
      2) 1,10 per l'unita' immobiliare  di  superficie  compresa  fra
metri quadrati 46 e metri quadrati 70; 
      3) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati 46. 
  3. Il conduttore e', inoltre, tenuto a rimborsare  al  proprietario
l'importo gravante sull'alloggio a titolo di imposta municipale sugli
immobili  ai  sensi  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, o per l'equivalente  onere  fiscale,  comunque
denominato, a tale titolo dovuto. 
  4. Per gli alloggi locati da Regione, Enti  locali,  altri  enti  o
soggetti pubblici, nonche' A .T. E. R. il canone puo' essere  ridotto
di una quota fino al 30% in relazione alla  situazione  reddituale  e
familiare dell'inquilino. 
  5. Per gli ulteriori aspetti ed elementi attinenti al canone si  fa
riferimento all'accordo definito in sede locale ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431  (Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).