Art. 7 
 
                       Contratto di locazione 
 
  1. I contratti di locazione degli alloggi riservati alla  locazione
a canone calmierato sono stipulati in conformita' a  quanto  previsto
dalla legge n. 431/1998 ed hanno la durata ivi prevista. 
  2. I contratti possono non essere rinnovati soltanto per una  delle
cause contemplate dall'art. 3, comma 1, lettere c) ed f), della legge
n. 431/1998. 
  3.  Il  conduttore  non  puo'  sublocare,  cedere  il  contratto  o
concedere a qualsiasi titolo in  godimento  a  terzi  l'alloggio,  in
tutto o in parte. 
  4. Possono essere, altresi', stipulati contratti  di  locazione  di
natura  transitoria  ai  sensi  dell'art.  5  della  medesima   legge
n. 431/1998 a favore di studenti universitari fuori sede, stagisti  ,
borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione  o  master.
Per tali contratti resta comunque fermo il limite massimo  di  canone
da  determinare  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nel   presente
regolamento. Ai fini dell'idonea  garanzia  circa  il  pagamento  del
canone, il locatore puo' richiedere che intervenga nel  contratto  di
locazione altro soggetto, anche non legato da  vincoli  di  parentela
con il conduttore. 
  5. I comuni sede di universita' o di corsi universitari  distaccati
promuovono specifici accordi con i soggetti titolari degli interventi
previsti dall'art. 3-ter della legge regionale n. 21/2009, al fine di
coordinare, indirizzare e favorire la locazione a favore dei soggetti
indicati nel comma 4. 
  6. Le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
anche per i contratti di locazione successivi al primo.