Art. 7 Contratto di locazione 1. I contratti di locazione degli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato sono stipulati in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 431/1998 ed hanno la durata ivi prevista. 2. I contratti possono non essere rinnovati soltanto per una delle cause contemplate dall'art. 3, comma 1, lettere c) ed f), della legge n. 431/1998. 3. Il conduttore non puo' sublocare, cedere il contratto o concedere a qualsiasi titolo in godimento a terzi l'alloggio, in tutto o in parte. 4. Possono essere, altresi', stipulati contratti di locazione di natura transitoria ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 431/1998 a favore di studenti universitari fuori sede, stagisti , borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master. Per tali contratti resta comunque fermo il limite massimo di canone da determinare sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Ai fini dell'idonea garanzia circa il pagamento del canone, il locatore puo' richiedere che intervenga nel contratto di locazione altro soggetto, anche non legato da vincoli di parentela con il conduttore. 5. I comuni sede di universita' o di corsi universitari distaccati promuovono specifici accordi con i soggetti titolari degli interventi previsti dall'art. 3-ter della legge regionale n. 21/2009, al fine di coordinare, indirizzare e favorire la locazione a favore dei soggetti indicati nel comma 4. 6. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche per i contratti di locazione successivi al primo.