Art. 8 Alienazione degli alloggi riservati 1. Alla scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente regolamento l'alloggio con le relative pertinenze puo' essere alienato esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 3. E' riconosciuto al locatario od assegnatario il diritto di prelazione sulla vendita, da esercitarsi nei modi e termini di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani). 2. Il prezzo di vendita dell'alloggio non puo' essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprieta' scontate del 40%. 3. Per le vendite successive si applica l'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica). 4. Fatte salve le alienazioni di cui al comma 1, il proprietario puo', anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente regolamento, alienare in blocco ovvero conferire in gestione gli alloggi riservati ad un fondo immobiliare o ad altro soggetto. Resta fermo, in tal caso, in capo all'acquirente o al gestore l'obbligo di praticare i prezzi di locazione e vendita fissati dal presente regolamento. Gravano, altresi', sull'acquirente o sul gestore gli ulteriori vincoli e condizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto d'obbligo di cui all'art. 10. Quest'ultimo deve essere allegato al contratto di vendita o all'atto per il cui tramite si conferisce la gestione degli immobili e ne costituisce parte integrante.