Art. 8 
 
                 Alienazione degli alloggi riservati 
 
  1. Alla scadenza  del  termine  di  cui  all'art.  2  del  presente
regolamento  l'alloggio  con  le  relative  pertinenze  puo'   essere
alienato esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui all'art.
3. E'  riconosciuto  al  locatario  od  assegnatario  il  diritto  di
prelazione sulla vendita, da esercitarsi nei modi e  termini  di  cui
all'art. 38 della legge 27 luglio  1978,  n.  392  (Disciplina  delle
locazioni di immobili urbani). 
  2. Il prezzo di vendita dell'alloggio  non  puo'  essere  superiore
alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente  il  trasferimento
di proprieta' scontate del 40%. 
  3. Per le vendite successive si applica l'art. 20  della  legge  17
febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica). 
  4. Fatte salve le alienazioni di cui al comma  1,  il  proprietario
puo', anche prima della scadenza del termine di cui  all'art.  2  del
presente regolamento, alienare in blocco ovvero conferire in gestione
gli alloggi riservati ad un fondo immobiliare o  ad  altro  soggetto.
Resta fermo, in  tal  caso,  in  capo  all'acquirente  o  al  gestore
l'obbligo di praticare i prezzi di locazione e  vendita  fissati  dal
presente  regolamento.  Gravano,  altresi',  sull'acquirente  o   sul
gestore gli ulteriori vincoli  e  condizioni  previsti  dal  presente
regolamento e dall'atto d'obbligo di cui  all'art.  10.  Quest'ultimo
deve essere allegato al contratto di vendita o all'atto  per  il  cui
tramite si conferisce la gestione degli  immobili  e  ne  costituisce
parte integrante.