Art. 10 
 
Sottoscrizione delle liste  di  partiti  e  gruppi  rappresentati  in
          Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati 
 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale  22  dicembre
2004, n. 7 le parole: "Consiglio provinciale e" sono sostituite dalle
parole: "Consiglio provinciale o".