Art. 12 
 
               Disposizioni in materia di pubblicita' 
                    della situazione patrimoniale 
 
  1.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  30.000   abitanti,
limitatamente  al  sindaco  e  agli  assessori,   si   applicano   le
disposizioni stabilite dall'articolo 41-bis del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267.