Art. 13 Attribuzioni della giunta comunale 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni e' inserito il seguente: "1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.".