Art. 13 
 
                 Attribuzioni della giunta comunale 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1  del
1993 e successive modificazioni e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Nei comuni della provincia  di  Bolzano  con  popolazione
superiore  a  13.000  abitanti,  in   deroga   a   quanto   stabilito
dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la  nomina,
la designazione e la revoca dei propri  rappresentanti  presso  enti,
aziende ed  istituzioni  operanti  nell'ambito  del  comune  o  della
provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.".