Art. 14 
 
                      Consigli circoscrizionali 
 
  1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993
e successive modificazioni e' aggiunto in fine il  seguente  periodo:
"Il consiglio comunale,  con  deliberazione  approvata  con  il  voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati,  puo'  attribuire
un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per  le
sole sedute  del  consiglio  circoscrizionale  e  una  indennita'  ai
presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore  al
6 per cento dell'indennita' del sindaco per i comuni della  provincia
di Bolzano e non  superiore  al  10  per  cento  dell'indennita'  del
sindaco per i comuni della provincia di  Trento,  determinata  tenuto
conto  dell'ampiezza  del  territorio  della  circoscrizione,   della
consistenza   demografica   e   delle   funzioni   attribuite    alla
circoscrizione.". 
  2. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993  e  successive
modificazioni, nel testo vigente prima delle modifiche apportate  con
il presente articolo, e il decreto del Presidente  della  Regione  20
aprile 2010, n. 4/L e successive modificazioni, per le parti relative
agli organi delle circoscrizioni  e  ad  eccezione  delle  norme  che
prevedono la corresponsione di gettoni  di  presenza  per  le  sedute
delle commissioni, si  applicano  ai  comuni  di  Bolzano,  Trento  e
Rovereto fino alla data delle  prime  elezioni  per  il  rinnovo  del
rispettivo consiglio comunale successive all'entrata in vigore  della
presente  legge,  tenuto  conto  della  riduzione  delle   indennita'
disposta con la  presente  legge.  Da  tale  data  cessano  di  avere
efficacia tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del comune
relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle
circoscrizioni, a meno che entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge i comuni non confermino con apposito atto  consiliare,
approvato con le modalita' e con  le  maggioranze  stabilite  per  le
modifiche dello statuto, l'istituzione delle circoscrizioni.