Art. 14 Consigli circoscrizionali 1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, puo' attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennita' ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennita' del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennita' del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione.". 2. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo, e il decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L e successive modificazioni, per le parti relative agli organi delle circoscrizioni e ad eccezione delle norme che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute delle commissioni, si applicano ai comuni di Bolzano, Trento e Rovereto fino alla data delle prime elezioni per il rinnovo del rispettivo consiglio comunale successive all'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della riduzione delle indennita' disposta con la presente legge. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del comune relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni, a meno che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni non confermino con apposito atto consiliare, approvato con le modalita' e con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, l'istituzione delle circoscrizioni.