Art. 15 
 
                         Notifica degli atti 
 
  1. L'articolo 24 della legge regionale n. I del 1993 e'  sostituito
dal seguente: 
 
                              "Art. 24 
 
  1. La notificazione degli atti del comune  o,  su  richiesta  degli
interessati aventi  diritto,  di  altri  atti,  e'  disciplinata  con
regolamento comunale.".