Art. 16 
 
          Scioglimento e sospensione del consiglio comunale 
 
  1. Nel comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 58 della  legge
regionale. n. 1  del  1993  e  successive  modificazioni  le  parole:
"prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di  presentazione
delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui e'  effettuata
la convocazione della seduta destinata alla  surrogazione  del  primo
dei   dimissionari"   sono   sostituite   dalle   parole:   "prodotte
contestualmente  ovvero  rese  anche  con   atti   separati   purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente".