Art. 16 Scioglimento e sospensione del consiglio comunale 1. Nel comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 58 della legge regionale. n. 1 del 1993 e successive modificazioni le parole: "prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui e' effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari" sono sostituite dalle parole: "prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente".