Art. 17 
 
                   Astensione dalle deliberazioni 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 33 della  legge  regionale  21  ottobre
1963,  n.  29  e  successive  modificazioni  dopo   le   parole   "Le
disposizioni" sono aggiunte le  parole  "sull'obbligo  di  astensione
dalle deliberazioni".