Art. 18 
 
           Disposizioni in materia di indennita' di carica 
 
  1. All'articolo 1 della legge regionale  7  maggio  1976,  n.  4  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel  comma  1  le  parole:  "delle  sue  articolazioni,"  sono
soppresse; 
    b) nel comma 2 la parola: "circoscrizionali,"  e  le  parole:  "e
commissioni" sono soppresse e viene  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per
la partecipazione ai consigli di importo  pari  a  tre  volte  quello
stabilito per i consiglieri comunali."; 
    c) la lettera h) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
      "h) determinazione dell'indennita' di carica dei presidenti dei
consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000  abitanti,  in
misura non superiore al  50  per  cento  di  quella  prevista  per  i
rispettivi assessori comunali;"; 
    d) la lettera j) del comma 3 e' soppressa; 
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. E' vietato il cumulo  di  indennita'  e  il  cumulo  di
indennita' e gettoni di presenza comunque percepiti  per  le  cariche
contemporaneamente rivestite negli enti indicati  nel  comma  1.  Per
tali cariche e' consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza."; 
    f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Gli enti indicati nel  comma  1  possono  determinare  la
corresponsione di un gettone di presenza per la  partecipazione  alle
commissioni consiliari  e  alle  commissioni  previste  per  legge  o
regolamento in una misura non superiore al 50  per  cento  di  quella
spettante ai componenti dei rispettivi consigli."; 
    g) il comma 5 e' abrogato; 
    h) il comma 6 e' abrogato.