Art. 18 Disposizioni in materia di indennita' di carica 1. All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 le parole: "delle sue articolazioni," sono soppresse; b) nel comma 2 la parola: "circoscrizionali," e le parole: "e commissioni" sono soppresse e viene aggiunto in fine il seguente periodo: "I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali."; c) la lettera h) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "h) determinazione dell'indennita' di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;"; d) la lettera j) del comma 3 e' soppressa; e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. E' vietato il cumulo di indennita' e il cumulo di indennita' e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche e' consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza."; f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli."; g) il comma 5 e' abrogato; h) il comma 6 e' abrogato.