Art. 19 Riduzione delle indennita' di carica degli amministratori degli enti locali della regione 1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le misure delle indennita' di carica stabilite nel D.P.Reg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennita' per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo D.P.Reg. fissate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, con eventuale arrotondamento all'unita' inferiore. 2. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 42-bis della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni puo' essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennita' mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio. 3. L'assemblea del consorzio ridetermina le indennita' ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data vengono corrisposte le indennita' precedentemente determinate con la deliberazione dell'assemblea immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 4/L del 2010. 4. Le misure delle indennita' rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 1, lettera c) e dall'articolo 23, comma 2 per la parte riferita a tale articolo 18, comma 1, lettera c), della presente legge.