Art. 19 
 
             Riduzione delle indennita' di carica degli 
           amministratori degli enti locali della regione 
 
  1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della  riduzione
dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere
dal mese successivo all'entrata in vigore  della  presente  legge  le
misure delle indennita' di carica stabilite nel D.P.Reg. n.  4/L  del
2010 e successive modificazioni e quelle  delle  indennita'  per  gli
enti  di  cui  all'articolo  7  del  medesimo  D.P.Reg.  fissate  con
deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del  7
per cento, con eventuale arrotondamento all'unita' inferiore. 
  2. Al presidente  ed  ai  componenti  degli  organi  esecutivi  dei
consorzi obbligatori di funzione di  cui  all'articolo  42-bis  della
legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni puo'  essere
attribuita dall'assemblea  del  consorzio  un'indennita'  mensile  di
carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella  prevista
per il comune avente maggiore  popolazione  fra  quelli  appartenenti
all'ambito territoriale  di  competenza  del  consorzio  stesso,  con
esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a
condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio. 
  3. L'assemblea del consorzio ridetermina le indennita' ai sensi del
comma 2 entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge.  Fino  a  tale  data   vengono   corrisposte   le   indennita'
precedentemente  determinate  con  la  deliberazione   dell'assemblea
immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.P.Reg.  n.  4/L
del 2010. 
  4. Le misure delle indennita' rideterminate ai sensi  del  comma  1
sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale  generale
successivo all'entrata in vigore della presente legge,  salvo  quanto
stabilito dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 1, lettera  c)  e
dall'articolo 23, comma 2 per la parte riferita a tale  articolo  18,
comma 1, lettera c), della presente legge.