Art. 2 
 
                           Giunta comunale 
 
  1. All'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituto dal seguente: 
      "1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede,
e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto,  non  superiore
a: 
        a) 7  componenti  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a
100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia; 
        b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti; 
        c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti; 
        d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a  3.000
abitanti; 
        e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a  1.000
abitanti; 
        f) 2 componenti nei  comuni  con  popolazione  fino  a  1.000
abitanti."; 
    b) nel comma  2  le  parole  ",  in  possesso  dei  requisiti  di
compatibilita' e di  eleggibilita'  alla  carica  di  consigliere  ed
assessore" sono soppresse; 
    c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      "2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati  o  eletti  tra
cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in  possesso
dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita'  alla
carica di consigliere e assessore.".