Art. 2 Giunta comunale 1. All'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituto dal seguente: "1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia; b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; f) 2 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti."; b) nel comma 2 le parole ", in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere ed assessore" sono soppresse; c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere e assessore.".