Art. 21 Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni 1. All'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 101 le parole: "iscritti nell'albo dei revisori contabili" sono sostituite dalle parole: "iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 101-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio"; b) dopo il comma 101 e' inserito il seguente: "101-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 101, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalita', frequenza e valutazione di tali percorsi formativi."; c) nel comma 102 la cifra "5.000" e' sostituita dalla cifra "15.000"; d) nel comma 103 dopo la parola "rieleggibili" e' inserita la parola "continuativamente"; e) il comma 113 e' abrogato. 2. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 17, comma 101 della legge regionale n. 10 del 1998 e successive modificazioni non e' condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 101-bis dello stesso articolo 17. 3. La disposizione recata dal comma 1, lettera c) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00). 4. Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano piu' applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dal comma 1, lettera e). Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. 6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.