Art. 21 
 
                Disposizioni in materia di revisione 
                  economico-finanziaria dei comuni 
 
  1. All'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n.  10  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel comma 101 le  parole:  "iscritti  nell'albo  dei  revisori
contabili"  sono  sostituite  dalle  parole:  "iscritti,  a   livello
regionale, nel  Registro  dei  revisori  legali  di  cui  al  decreto
legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione  della  direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,
e che abroga la  direttiva  84/253/CEE),  o  all'Ordine  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili, in possesso  dei  requisiti
formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 101-bis per  lo
svolgimento delle funzioni di  revisore  nei  comuni  rientranti  nel
rispettivo territorio"; 
    b) dopo il comma 101 e' inserito il seguente: 
      "101-bis. Le Province, al  fine  dell'esercizio  del  controllo
successivo sulla gestione degli enti locali di cui  all'articolo  79,
comma  3  dello  Statuto  speciale  di  autonomia,  organizzano,   in
collaborazione con  il  competente  Ordine  professionale  e  con  le
associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di  formazione  e
aggiornamento per gli iscritti  di  cui  al  comma  101,  finalizzati
all'acquisizione di specifiche  competenze  nei  settori  in  cui  le
Province svolgono funzioni  di  controllo.  Con  deliberazione  della
Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale  e  le
associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalita',
frequenza e valutazione di tali percorsi formativi."; 
    c) nel comma 102 la  cifra  "5.000"  e'  sostituita  dalla  cifra
"15.000"; 
    d) nel comma 103 dopo la parola  "rieleggibili"  e'  inserita  la
parola "continuativamente"; 
    e) il comma 113 e' abrogato. 
  2. Il possesso dei requisiti formativi previsto  dall'articolo  17,
comma  101  della  legge  regionale  n.  10  del  1998  e  successive
modificazioni non e' condizione necessaria per la nomina  a  revisore
fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 101-bis
dello stesso articolo 17. 
  3. La disposizione recata dal comma 1,  lettera  c)  si  applica  a
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo  alla
data di entrata in vigore della presente legge. Fino  alla  revisione
della tabella approvata con decreto del Presidente della  Regione  16
luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con  popolazione
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti  viene  attribuito  un  compenso
massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al  revisore
dei conti dei comuni con popolazione compresa  tra  10.001  e  15.000
abitanti viene attribuito un compenso massimo  annuo  lordo  pari  ad
euro 9.000,00 (novemila/00). 
  4. Dall'entrata in vigore della presente  legge  non  trovano  piu'
applicazione le disposizioni regolamentari del  comune  incompatibili
con la nuova disciplina recata dal comma 1, lettera e). Gli incarichi
di revisione attribuiti e regolati sulla base  di  tali  disposizioni
regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo
dell'incarico non supera il  periodo  di  due  anni  dall'entrata  in
vigore della presente legge. Qualora il tempo  residuo  dell'incarico
sia superiore ai due anni, l'incarico cessa  automaticamente  decorsi
due anni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  5.  Resta  confermata  la  competenza  del  consiglio  comunale   a
scegliere  ed  eleggere  i  revisori  dei  conti.  Nei  comuni  della
provincia autonoma  di  Bolzano  la  composizione  del  collegio  dei
revisori deve adeguarsi  alla  consistenza  dei  gruppi  linguistici,
quale  risulta  dai  dati  dell'ultimo  censimento  ufficiale   della
popolazione. 
  6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione
al registro dei revisori legali si  intende  riferito  all'iscrizione
nel registro dei revisori contabili.