Art. 22 
 
                 Adeguamento degli statuti comunali 
 
  1. I comuni adeguano il proprio statuto  alle  disposizioni  recate
dalla presente legge entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della
medesima. In caso di  mancato  adeguamento  trovano  applicazione  le
disposizioni previste dall'articolo 60, comma 2 della legge regionale
n. 1 del 1993.