Art. 23 Norme transitorie 1. Le disposizioni relative al numero dei componenti il consiglio comunale, al numero dei componenti la giunta comunale, alla parita' di accesso nella giunta comunale, alle cause di ineleggibilita' alla carica di sindaco, ai casi di incompatibilita' alla carica di sindaco e di assessore, alle cause di incompatibilita' a consigliere comunale, alla pubblicita' della situazione patrimoniale, alle articolazioni del comune, contenute rispettivamente negli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), 9, comma 1, lettera a), 12 e 18, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale rinnovo continuano a trovare applicazione le norme modificate dagli articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere b), ad eccezione delle commissioni circoscrizionali, c) ed f) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, in caso di rinnovo degli organi comunali prima dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero degli assessori e' determinato con deliberazione del consiglio comunale uscente entro la misura massima prevista dall'articolo 2.