Art. 23 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni relative al numero dei componenti  il  consiglio
comunale, al numero dei componenti la giunta comunale,  alla  parita'
di accesso nella giunta comunale, alle cause di ineleggibilita'  alla
carica di sindaco, ai casi di incompatibilita' alla carica di sindaco
e  di  assessore,  alle  cause  di  incompatibilita'  a   consigliere
comunale,  alla  pubblicita'  della  situazione  patrimoniale,   alle
articolazioni del comune, contenute rispettivamente negli articoli 1,
2, comma 1, lettera a), 3, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c), d),  e)
ed f), 9, comma 1, lettera a), 12 e  18,  comma  1,  lettera  a),  si
applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo all'entrata in vigore della presente legge.  Fino  a  tale
rinnovo continuano a trovare applicazione le norme  modificate  dagli
articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere b),
ad  eccezione  delle  commissioni  circoscrizionali,  c)  ed  f)   si
applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale  successivo
all'entrata in vigore della presente legge. 
  3. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  22,  in  caso  di
rinnovo degli organi comunali  prima  dell'entrata  in  vigore  delle
modifiche statutarie, il numero degli assessori  e'  determinato  con
deliberazione del consiglio comunale uscente entro la misura  massima
prevista dall'articolo 2.