Art. 25 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. a' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di' farla osservare come legge della Regione. Trento, 5 febbraio 2013 PACHER