Art. 25 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  trentesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. a' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di' farla
osservare come legge della Regione. 
    Trento, 5 febbraio 2013 
 
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