Art. 3 
 
              Parita' di accesso nella giunta comunale 
 
  1. La giunta comunale deve essere  composta  da  rappresentanti  di
entrambi i generi. La rappresentanza del  genere  meno  rappresentato
deve essere garantita almeno proporzionalmente alla  sua  consistenza
in consiglio comunale. La rappresentanza  in  giunta  di  entrambi  i
generi puo' essere garantita mediante la nomina o  l'elezione  di  un
cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in  possesso
dei requisiti previsti  dall'articolo  2,  comma  2-ter  della  legge
regionale n. 3 del 1994  e  successive  modificazioni,  anche  se  lo
statuto comunale non prevede tale facolta'. 
  2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta
da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la  giunta
provinciale diffida  immediatamente  il  comune  ad  adeguarsi  entro
trenta giorni. Scaduto tale termine la  giunta  provinciale  provvede
allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi  dell'articolo  58,
comma 1, lettera a) della legge regionale 4  gennaio  1993,  n.  1  e
successive modificazioni.