Art. 4 
 
                Eleggibilita' alla carica di sindaco 
 
  1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del  1994
la parola: "immediatamente" e' soppressa e dopo le parole: "tre volte
consecutive" sono aggiunte le parole: "se  non  sono  decorsi  almeno
trenta mesi dalla cessazione della medesima carica".