Art. 4 Eleggibilita' alla carica di sindaco 1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 1994 la parola: "immediatamente" e' soppressa e dopo le parole: "tre volte consecutive" sono aggiunte le parole: "se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica".