Art. 5 
 
            Pari opportunita' nelle nomine e designazioni 
                  effettuate dagli organi comunali 
 
  1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune  presso
enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o  della
provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o  di  componenti
di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari,  effettuate  dagli
organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza  di
entrambi i generi, da assicurarsi,  eventualmente,  nelle  successive
nomine o designazioni. 
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale  n.  1  del
1993 e successive modificazioni e' abrogato.