Art. 5 Pari opportunita' nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali 1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni. 2. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni e' abrogato.