Art. 7 
 
                     Incompatibilita' di cariche 
 
  1. All'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1994 e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      "1-bis. Non puo' ricoprire la carica di sindaco o di  assessore
chi  riveste  la  carica  di   presidente,   direttore   generale   o
vicedirettore generale di  istituti  di  credito  aventi  la  sede  o
filiali nel comune."; 
    b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      "2-bis. Nei  comuni  della  provincia  di  Trento  non  possono
ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali  e
i segretari delle comunita'  che  svolgono  servizio  nella  medesima
provincia.  Nei  comuni  della  provincia  di  Bolzano  non   possono
ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali  e
i segretari delle  comunita'  comprensoriali  che  svolgono  servizio
nella medesima provincia. La causa di incompatibilita' non ha effetto
se  l'interessato  cessa   dalle   funzioni   per   collocamento   in
aspettativa."; 
    c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      "2-ter. Non puo' ricoprire la  carica  di  sindaco  chi  ha  il
coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o  affini  fino  al
secondo grado che siano concessionari della riscossione dei  tributi,
tesorieri, appaltatori o  concessionari  di  servizi  comunali  o  in
qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della
concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44."; 
    d) il comma 3 e' abrogato; 
    e) il comma 3-bis e' abrogato; 
    f) il comma 4 e' abrogato; 
    g) nel comma 5 la parola: "immediatamente" e' soppressa e dopo le
parole: "carica medesima" sono  aggiunte  le  parole:  "se  non  sono
decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica".