Art. 7 Incompatibilita' di cariche 1. All'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Non puo' ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune."; b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nei comuni della provincia di Trento non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunita' che svolgono servizio nella medesima provincia. Nei comuni della provincia di Bolzano non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunita' comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa."; c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Non puo' ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44."; d) il comma 3 e' abrogato; e) il comma 3-bis e' abrogato; f) il comma 4 e' abrogato; g) nel comma 5 la parola: "immediatamente" e' soppressa e dopo le parole: "carica medesima" sono aggiunte le parole: "se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica".