Art. 9 
 
        Incompatibilita' alla carica di consigliere comunale 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956,
n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      "c-bis) il medico  igienista  e  il  veterinario  di  distretto
dipendenti delle aziende sanitarie locali,  limitatamente  ai  comuni
che fanno parte del distretto medesimo. La causa di  incompatibilita'
non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento
in aspettativa;"; 
    b) nella lettera d) dopo le parole "in materia  tributaria"  sono
inserite le parole "ovvero di una  lite  instauratasi  a  seguito  di
azione popolare" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La lite
promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna  determina
incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di  responsabilita'
con sentenza passata in giudicato. La costituzione  di  parte  civile
nel processo penale non costituisce  causa  di  incompatibilita'.  La
presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;".