Art. 9 Incompatibilita' alla carica di consigliere comunale 1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;"; b) nella lettera d) dopo le parole "in materia tributaria" sono inserite le parole "ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilita'. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;".