Art. 2 Norme transitorie 1. Fino all'approvazione del nuovo piano di settore di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, rimangono in vigore il piano di settore approvato dalla giunta provinciale con delibera 7 giugno 2010, n. 963, nonche' tutte le norme comunque connesse alla sua esecuzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In sede di prima applicazione del registro di cui all'art. 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono inseriti tutti gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentati nei piani urbanistici comunali.