Art. 2 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Fino all'approvazione del nuovo piano di settore di cui all'art.
5 della legge provinciale 23  novembre  2010,  n.  14,  e  successive
modifiche, rimangono in vigore il piano di  settore  approvato  dalla
giunta provinciale con delibera 7 giugno 2010, n. 963, nonche'  tutte
le norme comunque connesse alla sua  esecuzione,  nel  testo  vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. In sede di prima applicazione del registro di cui all'art. 5-ter
della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono inseriti  tutti
gli impianti di risalita e le piste da sci  rappresentati  nei  piani
urbanistici comunali.