Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2007 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007 - 2009. Primo provvedimento generale di variazione) le parole «con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo» sono sostituite dalle parole «di durata triennale».