Art. 3 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2007 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 26  della  legge  regionale  26  luglio
2007,  n.  13  (Legge  finanziaria   regionale   adottata   a   norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre  2001,  n.  40  in
coincidenza  con  l'approvazione  della  legge  di  assestamento  del
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2007   e   del   bilancio
pluriennale 2007 - 2009. Primo provvedimento generale di  variazione)
le parole «con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010,
rinnovabile per il triennio successivo» sono sostituite dalle  parole
«di durata triennale».