(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
                   P. I - n. 80 del 29 marzo 2013) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 2 
                 della legge regionale n. 5 del 2005 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5  (Norme  a
tutela del benessere animale), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Definizione di animale di affezione). - 1. Ai  fini  della
presente legge, per  animale  di  affezione  s'intende  ogni  animale
tenuto,  o  destinato  ad  esserlo,  dall'uomo,  per   compagnia   od
affezione, senza fini produttivi o alimentari. 
  2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1: 
    a) gli animali da compagnia e di affezione, cosi'  come  definiti
dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti; 
    b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie
esotiche   tutelate   dalla   Convenzione   relativa   al   commercio
internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche  minacciate
di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo  1973,  ratificata  ai
sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE)  n.
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro  commercio,   fermo   restando   l'impegno   della   Regione   a
disincentivare la detenzione  di  animali  esotici  in  ambienti  non
idonei alle loro caratteristiche etologiche.».