(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - P. I - n. 80 del 29 marzo 2013) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizione di animale di affezione). - 1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. 2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1: a) gli animali da compagnia e di affezione, cosi' come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti; b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.».