Art. 2 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 e' sostituita dalla seguente: «a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantita' e qualita' sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;». 2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 e' sostituita dalla seguente: «d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;». 3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 e' abrogata. 4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 e' inserita la seguente: «f-bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 e' inserito il seguente: «2-bis. Al detentore di animali di affezione e' vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.».