Art. 2 
 
                        Modifiche all'art. 3 
                 della legge regionale n. 5 del 2005 
 
  1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5
del 2005 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantita'  e  qualita'
sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;». 
  2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5
del 2005 e' sostituita dalla seguente: 
  «d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a),  b)  e  c),  a
prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la  fuga  e
garantire la tutela dei terzi;». 
  3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5
del 2005 e' abrogata. 
  4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale
n. 5 del 2005 e' inserita la seguente: 
  «f-bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali  minimi
non differiscano  da  quelli  previsti  per  i  reparti  di  ricovero
ordinario  dei  canili   e   gattili   autorizzati   sul   territorio
regionale.». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del  2005
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al detentore di animali di affezione e' vietato  l'utilizzo
della catena o di qualunque altro strumento di contenzione  similare,
salvo  per  ragioni  sanitarie,  documentabili  e   certificate   dal
veterinario curante, o  per  misure  urgenti  e  solo  temporanee  di
sicurezza.».