Art. 3 Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2005 1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2005 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con uno o piu' atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.».