Art. 3 
 
                         Modifica all'art. 4 
                 della legge regionale n. 5 del 2005 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del  2005
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Con uno o piu' atti,  la  Giunta,  sentita  la  Commissione
assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad
oggetto specifici requisiti delle strutture  volte  al  ricovero  dei
cani e dei gatti  e  i  requisiti  di  detenzione  degli  animali  di
affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani  da
parte dei privati.».