Art. 7 
 
                      Sostituzione dell'art. 14 
                 della legge regionale n. 5 del 2005 
 
  1. L'art. 14 della legge regionale n. 5 del 2005 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 14 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni  di  cui
agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, cosi' come integrati e  specificati
nelle indicazioni tecniche della  Regione  previste  all'art.  4,  e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro. 
  2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5,
e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria  da  250  a  750
euro. 
  3. Una quota almeno  pari  al  50  per  cento  dei  proventi  delle
sanzioni    amministrative    e'    destinata    alla     diffusione,
all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle  finalita'
di cui alla presente legge. 
  4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche  coinvolgendo  i
soggetti attuatori  di  cui  all'art.  4,  presenta  alla  competente
Commissione  assembleare  una  dettagliata  relazione  che   fornisce
informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla  tipologia  delle
violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi  riscossi  e  sulle
attivita' finanziate o realizzate  mediante  l'impiego  dei  proventi
stessi.».