Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. La Regione, per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti  alle
amministrazioni comunali causati dall'abbandono o dalla rinuncia alla
proprieta' da parte dei cittadini che non  riescano  a  soddisfare  i
requisiti imposti  dalla  presente  legge,  prevede  trasferimenti  a
favore delle amministrazioni stesse con i fondi annualmente stanziati
nelle unita' previsionali di 
  base e relativi capitoli  del  bilancio  regionale,  apportando  le
eventuali modificazioni che  si  rendessero  necessarie,  o  mediante
l'istituzione di apposite unita'  previsionali  di  base  e  relativi
capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilita' in  sede
di approvazione della legge annuale di bilancio, a  norma  di  quanto
disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001,  n.  40
(Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione
delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 29 marzo 2013 
 
                               ERRANI 
 
  (Omissis).