Art. 9 Norma finanziaria 1. La Regione, per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti alle amministrazioni comunali causati dall'abbandono o dalla rinuncia alla proprieta' da parte dei cittadini che non riescano a soddisfare i requisiti imposti dalla presente legge, prevede trasferimenti a favore delle amministrazioni stesse con i fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 29 marzo 2013 ERRANI (Omissis).