Art. 4 Uso esclusivo con autista 1. E' consentito l'uso esclusivo delle autovetture: a) al Presidente della Giunta regionale; b) ai soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, e 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno).