(Pubblicata nel S.O. n.  7  al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
        autonoma Friuli Venezia Giulia del 13 febbraio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                             Istituzione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, primo  comma,  numero  3),  dello  Statuto
speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato  con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dall'1ยบ gennaio  2014  e'
istituito  nella  Provincia  di  Udine  il  nuovo  Comune  denominato
Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e  Teor,  con
capoluogo a Rivignano. 
  2. Il Comune di Rivignano Teor  e'  costituito  dai  territori  dei
Comuni di Rivignano e Teor. 
  3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9  gennaio
2006, n. 1 (Principi e  norme  fondamentali  del  sistema  Regione  -
autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di
Rivignano Teor prevede che alle comunita' di origine siano assicurate
forme di partecipazione e decentramento dei servizi.