(Pubblicata nel S.O. n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 13 febbraio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione 1. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dall'1ยบ gennaio 2014 e' istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano. 2. Il Comune di Rivignano Teor e' costituito dai territori dei Comuni di Rivignano e Teor. 3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Rivignano Teor prevede che alle comunita' di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.