Art. 2 
 
               Elezione degli organi del nuovo Comune 
              e proroga degli organi del Comune di Teor 
 
  1. Le elezioni degli organi del  nuovo  Comune  di  Rivignano  Teor
hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15  giugno
2014, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 21  aprile
1999, n. 10 (Norme in materia di  elezioni  comunali  e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14). 
  2. Gli organi del  Comune  di  Teor  che  devono  essere  rinnovati
nell'anno 2013 restano in carica fino al 31 dicembre 2013. 
  3. Dall'1 ยบ gennaio 2014, data di istituzione del nuovo  Comune  di
Rivignano Teor prevista all'art. 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i
Consigli comunali dei  Comuni  di  Rivignano  e  Teor  cessano  dalle
rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto  del  Presidente
della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono
nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti
i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali
cessati  dalla  carica.  Con  lo  stesso   decreto   e'   determinata
l'indennita' di carica spettante ai predetti commissari;  i  relativi
oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune. 
  4. Lo statuto comunale del Comune di Rivignano  Teor  e'  approvato
entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.