Art. 5 
 
                       Oneri di primo impianto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge  regionale  7  marzo
2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione  Autonoma  Friuli
Venezia  Giulia.  Norme  relative   alla   richiesta,   indizione   e
svolgimento dei referendum abrogativo,  propositivo  e  consultivo  e
all'iniziativa popolare delle leggi regionali), a favore  del  Comune
di Rivignano Teor e' prevista un'assegnazione speciale per gli  oneri
di  primo  impianto  per  assicurare  la  funzionalita'  operativa  e
finanziaria  del   nuovo   ente   locale   e   garantire   l'adeguata
omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento. 
  2. L'assegnazione di cui al comma 1,  pari  a  2.500.000  euro,  e'
destinata all'estinzione anticipata di mutui e alla realizzazione  di
interventi per  opere  pubbliche  strategiche  per  il  nuovo  Comune
risultante da fusione,  che  saranno  individuati  con  deliberazione
della Giunta regionale su proposta dei due  Comuni  interessati  alla
fusione; la medesima deliberazione definisce altresi'  la  tempistica
di rendicontazione. 
  3.  L'assegnazione  di  cui  al  comma  1  e'  concessa  d'ufficio.
L'impegno  e'  disposto   nell'anno   2013   entro   novanta   giorni
dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, per  il  50  per
cento a favore del Comune di Rivignano e per il restante 50 per cento
a favore del Comune di Teor,  compatibilmente  con  il  rispetto  dei
vincoli imposti alla Regione dal  patto  di  stabilita'  e  crescita,
nonche' compatibilmente con i flussi finanziari  definiti  in  ambito
regionale. La liquidazione e' disposta in tre rate: la prima, pari al
40 per cento dello spettante, e' erogata entro il 15 marzo  2014,  la
seconda, pari al 30 per cento dello spettante, e' erogata entro il 15
maggio 2014, la terza e ultima rata a saldo, pari  al  30  per  cento
dello  spettante,  e'   erogata   entro   il   15   settembre   2014,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione  dal
patto di stabilita' e crescita, nonche' compatibilmente con i  flussi
finanziari definiti in ambito regionale. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la  spesa  di
2.500.000 euro a carico dell'unita'  di  bilancio  9.1.2.1153  e  del
capitolo 1865 di nuova istituzione nello stato  di  previsione  della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del  bilancio
per l'anno 2013 con la denominazione «Assegnazione speciale a seguito
dell'istituzione del Comune di Rivignano Teor per gli oneri di  primo
impianto». 
  5.  All'onere  complessivo  di  2.500.000  euro  per  l'anno  2013,
derivante dal disposto di cui al  comma  4,  si  fa  fronte  mediante
storno di pari importo  dall'unita'  di  bilancio  9.1.2.1153  e  dal
capitolo 9710/12 di cui alla Tabella J, riferita  all'art.  10  della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).