Art. 17 Modifica dell'art. 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)". 1. Nel comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 le parole: "con gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro". 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2013.