Art. 17 
Modifica dell'art. 51 della legge regionale 22 febbraio  1999,  n.  7
  "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica  di  leggi
  regionali per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale
  della Regione (legge finanziaria 1999)". 
  1. Nel comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 22 febbraio 1999,
n. 7 le parole: "con gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti:
"prioritariamente con gli enti locali o con  organizzazioni  operanti
in ambito culturale senza scopo di lucro". 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013,  si  fa  fronte
con le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni
culturali" del bilancio di previsione 2013.