Art. 21 Modifica dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di progetti strategici per il turismo. 1. Dopo il comma 2-decies dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi: "2-undecies. Sono, altresi', ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioe', le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attivita' di particolare interesse per lo sviluppo delle localita' turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare: a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attivita' ricettive e altri servizi turistici; b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalita'. 2-duodecies. Per le finalita' operative di cui al comma 2 undecies e' istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1. 2-terdecies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione della disponibilita' finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1.". 2. L'apposita sezione del fondo di rotazione, di cui al comma 2-duodecies dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 cosi' come inserito dal comma 1, e' attivata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed alla stessa e' riservata una disponibilita' finanziaria iniziale di euro 6 milioni, di cui: a) euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto alla disponibilita' del fondo di rotazione di cui al comma 1; b) euro 2 milioni a valere sulle disponibilita' del fondo di garanzia di cui al comma 1, con conseguente diminuzione della dotazione dello stesso.