Art. 21 
Modifica dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002,  n.  33
  "Testo unico delle  leggi  regionali  in  materia  di  turismo"  in
  materia di progetti strategici per il turismo. 
  1. Dopo il comma 2-decies dell'art. 101  della  legge  regionale  4
novembre 2002, n. 33 e  successive  modificazioni,  sono  inseriti  i
seguenti commi: 
  "2-undecies. Sono, altresi', ammesse al fondo di rotazione  di  cui
al comma 1 le reti di imprese e, cioe', le imprese che  sottoscrivono
un atto di associazione, anche a  carattere  temporaneo,  di  imprese
ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete,  ai  sensi  della
vigente normativa, che realizzano progetti  strategici  di  carattere
strutturale  ed  infrastrutturale   finalizzate   ad   attivita'   di
particolare interesse per lo sviluppo delle localita' turistiche, nel
rispetto della vigente normativa. I progetti  strategici  devono,  in
particolare, creare: 
    a) prodotti turistici innovativi e di particolare  interesse  per
l'area   territoriale,   anche   ai   fini   della   diversificazione
dell'offerta turistica e della aggregazione tra attivita' ricettive e
altri servizi turistici; 
    b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa
area   territoriale   anche   destinate   al   prolungamento    della
stagionalita'. 
  2-duodecies. Per le finalita' operative di cui al comma 2  undecies
e' istituita una apposita sezione del fondo di rotazione  di  cui  al
comma 1. 
  2-terdecies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione
dei  progetti  strategici  di  cui  al  comma  2  undecies,  fornendo
indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi  di
rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione  della  disponibilita'
finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione  di  cui  al
comma 1.". 
  2. L'apposita sezione del fondo  di  rotazione,  di  cui  al  comma
2-duodecies dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre  2002,  n.
33 cosi' come inserito dal comma 1, e' attivata entro sessanta giorni
dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  ed  alla  stessa  e'
riservata una disponibilita' finanziaria iniziale di euro 6  milioni,
di cui: 
    a) euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, rispetto alla  disponibilita'
del fondo di rotazione di cui al comma 1; 
    b) euro 2 milioni a valere  sulle  disponibilita'  del  fondo  di
garanzia di  cui  al  comma  1,  con  conseguente  diminuzione  della
dotazione dello stesso.