Art. 23 Politiche a sostegno dei processi di reindustrializzazione 1. Al fine di sostenere i processi di riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, la Regione promuove specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area. 2. E' istituito un elenco regionale di soggetti con elevate competenze tecniche e specialistiche nell'ambito della reindustrializzazione. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva con proprio provvedimento, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dell'elenco di cui al comma 2, definendo i requisiti per l'iscrizione nel predetto elenco, le modalita' di tenuta, la struttura regionale competente e il procedimento per accedere all'elenco stesso, nel rispetto dei seguenti criteri: a) operare professionalmente nel campo della reindustrializzazione anche in ambito nazionale; b) adeguata qualificazione professionale, maturata con documentata esperienza nei processi di reindustrializzazione; c) competenze specialistiche industriali, in particolare del settore manifatturiero veneto e conoscenza degli aspetti, anche normativi, delle operazioni di ristrutturazione; d) offerta di strumenti utili alle operazioni di reindustrializzazione, in particolare in materia di formazione, riqualificazione, ricollocazione professionale, valutazione dei piani industriali e ingegneria finanziaria. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013.